STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
ARTICOLO I
E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Nicola Ciardelli Onlus”.
L’Associazione è finalizzata ad onorare la memoria del Maggiore Nicola Ciardelli, caduto a Nassirya il 27.04.06, nel corso della missione “Antica Babilonia”.
Nicola Ciardelli era un ragazzo speciale, animato da grandi ideali uniti ad una forte determinazione, spirito di abnegazione, sensibilità e senso del dovere.
Amava la vita, che affrontava con grande entusiasmo e sapeva godere pienamente delle piccole gioie quotidiane.
Esprimeva spesso la convinzione di essere una persona fortunata, per tutto quello che la vita stessa gli aveva concesso e proprio per questo decise fin da giovanissimo di intraprendere una professione al servizio degli altri.
La partecipazione alle missioni di pace rappresentò per Lui la possibilità per impegnarsi personalmente a favore di popolazioni meno fortunate delle nostre ma non per questo meno degne di vivere più serenamente, ma soprattutto, ciò che lo colpì profondamente furono le condizioni dei bambini, vittime innocenti dei teatri di guerra, a favore dei quali si attivò concretamente.
Anche pochi giorni prima del terribile attentato che lo ha colpito, Nicola aveva tentato, come altre volte in precedenza, di trasportare in Italia un bambino iracheno, gravemente affetto da leucemia.
Purtroppo la gravità delle condizioni del bambino non ne aveva consentito il trasferimento, lasciando Nicola estremamente scosso e turbato ma ancora più convinto della necessità di un sempre maggior impegno.
L’attentato del 27.04.06 ha privato Nicola della possibilità materiale di portare avanti questo progetto in prima persona, ma Nicola era un ottimista per carattere e credeva nella bontà del prossimo, senza riserve.
E’ per questo motivo che noi ci sentiamo oggi in dovere di onorare e trasmettere questi sentimenti di coraggio, entusiasmo, solidarietà ed amore nella sua accezione più grande, a quanti vorranno recepirli partecipando alla Sua Associazione ed alla realizzazione del Suo grande sogno.
L’Associazione ha infatti lo scopo principale di realizzare proprio quello che era il desiderio di Nicola, poter curare ed aiutare i più deboli in qualsiasi forma e maniera.
In tal senso abbiamo in animo di sostenere il progetto “La casa dei bambini di Nicola”, fortemente voluto dai familiari di Nicola, che hanno trovato nel Comitato Femminile della Croce Rossa Italiana, da sempre sensibile a questi sentimenti, una grande collaborazione, condivisa anche dalla Regione Toscana, che contribuirà alla sua realizzazione e dal quotidiano La Nazione, che ha promosso una raccolta fondi tra i propri lettori.
La C.R.I. ha infatti posto a disposizione del progetto, sulle colline di Firenze, in posizione strategica rispetto ai centri sanitari pediatrici della città, una casa colonica di Sua proprietà, da restaurare e destinata all’accoglienza dei piccoli ospiti che giungeranno dai vari paesi, bisognosi di cure mediche urgenti, unitamente ai loro accompagnatori, in modo tale da poter ricostituire, durante le cure, quel nucleo familiare di cui ciascun bambino ha bisogno.
Tale progetto verrà da noi sostenuto sia nella fase di ristrutturazione del succitato casale, sia nelle fasi successive, per quanto possa occorrere ai piccoli pazienti che verranno ivi ricoverati.
Sarà questo il modo per portare avanti il progetto di Nicola e per far sì che anche da un evento tragico come quello del 27.04.06 possa nascere un messaggio di speranza.
ARTICOLO II - SCOPO
L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di :
- dalle quote di adesione ;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite :
- dalle quote annuali dovute dagli associati ;
- dai contributi straordinari degli associati e dei simpatizzanti ;
- dal ricavato dell’organizzazione raccolta fondi ;
- da ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente nella realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto espressamente
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge,
statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
ARTICOLO V - ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato. Possono rivestire la qualità di associati tutti i cittadini italiani e stranieri, le Società, gli Enti e le Associazioni che condividono gli scopi dell’Associazione e che si impegnano a realizzarli.
L’ammissione avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo, che delibera entro trenta giorni sull’ammissibilità della domanda, con comunicazione all’Assemblea degli associati alla prima seduta utile.
L’importo della quota di iscrizione è deliberato dal Consiglio Direttivo medesimo.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Le prestazioni degli associati hanno carattere gratuito.
La qualifica di associato può venir meno per uno dei seguenti motivi :
- per dimissioni. ;
- per delibera del Consiglio Direttivo per accertati
motivi di incompatibilità
o per aver contravvenuto alle norme o agli obblighi del presente Statuto. - per mancato pagamento della quota associativa annuale.
La perdita della qualifica di associato per i motivi di cui al punto b) dovrà essere comunicata per racc. a.r. all’associato escluso, il quale entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potrà presentare ricorso all’Associazione, che verrà esaminato dall’Assemblea degli associati nella prima seduta utile.
ARTICOLO VI - ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono :
- l’Assemblea degli associati ;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ;
- il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere ;
- il Segretario ;
- il Collegio Sindacale ;
- il Collegio dei Probiviri ;
ARTICOLO VII
L’ASSEMBLEA DEGLI
ASSOCIATI
L’Assemblea degli associati viene convocata in
via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo, per
l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, per
l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il
bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea può inoltre
essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per
decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, fatta al
Presidente, di almeno un decimo degli associati.
Hanno diritto a
partecipare all’Assemblea tutti gli associati che si trovino in
regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato
potrà rappresentare un altro associato, purchè munito di regolare
delega scritta.
L’Assemblea viene convocata su delibera del
Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima di quello
fissato per l’adunanza, tramite avviso affisso in bacheca presso la
sede dell’Associazione, in modo da poter essere letto da tutti gli
associati o tramite invio di comunicazione scritta con preavviso di
almeno otto giorni.
Per la costituzione legale dell’Assemblea sia
ordinaria che straordinaria e per le sue deliberazioni è necessaria,
in prima convocazione, la presenza, anche tramite delega, di almeno
il 50% degli associati.
Nel caso tale percentuale non fosse
raggiunta, la sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla
prima convocazione. Nella seconda convocazione, l’assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli
associati intervenuti o rappresentati. La data di questa sessione
può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della
prima.
L’assemblea ordinaria :
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo,
del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri; - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame
dal
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto
e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria
delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli
associati presenti o rappresentati, valendo il principio del voto
singolo; solo in caso di assemblea straordinaria per deliberazioni
in merito alla variazione dello Statuto o allo scioglimento
dell’Associazione sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 degli
intervenuti.
All’inizio di ogni sessione, l’Assemblea
elegge tra gli associati presenti un Presidente ed un Segretario;
quest’ultimo provvede a redigere i verbali delle delibere
assembleari, che devono essere poi sottoscritti dal Presidente
dell’Assemblea e da lui stesso.
ARTICOLO VIII
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato per la prima
volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea stessa.
Esso è composto da membri, scelti fra tutti i soci, che durano in
carica tre anni. Il numero può variare da cinque a sette membri. Il
Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente,
il Tesoriere e il Segretario.
In caso di dimissioni o cessazione
per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio provvede alla
sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea
utile.
Nessun compenso è dovuto per le cariche sociali. Potrà
essere riconosciuto un rimborso spesa dietro presentazione di idonei
documenti giustificativi.
I compiti del Consiglio Direttivo sono
quelli di ordinaria amministrazione dell’Associazione.
In particolare il Consiglio :
- decide sugli investimenti patrimoniali ;
- delibera l’ammissione di nuovi associati e le eventuali
esclusioni,
queste ultime da sottoporre all’Assemblea ; - fissa l’importo delle quote associative annuali ;
- ha l’obbligo di redigere il progetto di bilancio preventivo ed
il
rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea ; - assume eventuali dipendenti, nomina e revoca collaboratori ;
- delibera il conferimento e la revoca di procure ;
- decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione ;
- provvede ad affiliare l’Associazione ad altri Enti che
svolgono attività
uguali o similari con approvazione di almeno due terzi dei Consiglieri ; - provvede, qualora lo ritenga opportuno, a redigere un
regolamento
interno, in conformità alla normativa vigente.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Alle riunioni presiede il Presidente dell’Associazione ed il Segretario è tenuto a redigere il verbale, a sottoscriverlo ed a farlo sottoscrivere al Presidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente. Affinché le deliberazioni siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
ARTICOLO IX
IL PRESIDENTE.
Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Ad esso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
ARTICOLO X
IL VICE PRESIDENTE.
Il Vice-Presidente espleta tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
ARTICOLO XI
IL TESORIERE.
Ad esso compete la gestione economica e finanziaria dell’Associazione, secondo le delibere del Consiglio Direttivo. Svolge attività di tenuta dei conti della cassa e di gestione degli eventuali conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione.
ARTICOLO XII
IL SEGRETARIO
Il Segretario ha il compito di sbrigare gli affari ordinari dell’Associazione, firmare la corrispondenza corrente, su delega del Presidente, dirigere gli uffici e svolgere ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO XIII
IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque membri, eletti tra gli associati dall’Assemblea. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale nomina nel suo seno il Presidente. Al Collegio Sindacale è affidato l’incarico della sorveglianza patrimoniale dell’Associazione. Il Collegio Sindacale inoltre controfirma il bilancio consuntivo che deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci; verifica almeno trimestralmente la consistenza patrimoniale dell’Associazione.
ARTICOLO XIV
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri, eletti tra gli associati dall’Assemblea e decide circa l’applicazione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati. Giudica sulle controversie tra associati ed Associazione, tra associati ed organi associativi, tra organi tra loro e tra organi ed Associazioni.
ARTICOLO XV
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato dall’Assemblea straordinaria la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione
con finalità analoghe ed uguali caratteristiche o a fini di pubblica
utilità.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto si rinvia alle norme di legge, in particolare alla L. 266/91
ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE:
Federica CIARDELLI
VICE PRESIDENTE:
Giovanna NETTA CIARDELLI
TESORIERE:
Francesca CIARDELLI
SEGRETARIO:
Donatella WIRTH
CONSILIERI:
Giovambattista PALUMBO
Matteo VETTORI
Paolo ALLEGRETTI
COLLEGIO SINDACALE:
Giovanni DEL CHICCA (Presidente dell'Ordine dei Raginieri)
Fulvio MORELLI (Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro)
Riccardo DI BARTOLOMMEO (Dottore Commercialista)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
Stefano BORSACCHI (Presidente dell'Ordine degli Avvocati)
Lionello MAZZONI (Avvocato)
Nicola BRUGIONI (Avvocato)
